AVVICENDAMENTO CARICHE FEDIRETS: ELISA PETRONE SEGRETARIO GENERALE E MARIO SETTE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
il Consiglio Direttivo FEDIRETS di ieri 16 novembre ha dato seguito – così come previsto dall’art, 21 dello Statuto – all’avvicendamento nelle cariche al vertice di FEDIRETS.
Per il prossimo biennio Segretario Generale è ELISA PETRONE, Segretario Generale della sezione FEDIR, mentre MARIO SETTE – Segretario Generale della sezione DIRETS – sarà il Segretario Generale Aggiunto.
Il Consiglio ha anche individuato i seguenti temi unitari su cui le sigle sindacali che compongono Fedirets (Direl, Direr e Fedir Sanita) presenti al tavolo ARAN per la stipula del CCNL 2016/2018 dovranno unitariamente impegnarsi per tutti i dirigenti dell’Area Funzioni Locali:RIORGANIZZAZIONI
Per arginare gli effetti negativi delle continue riorganizzazioni è stato proposto:
1) l’istituzione di un comitato paritetico di conciliazione sui confitti 2) informativa preventiva tempestiva, puntuale ed esaustiva in tempo utile per la discussione dei provvedimenti prima della loro adozione ed estensione all’Area FL dell’organismo per l’innovazione già introdotto negli altri CCNL 3) recupero della disposizione di cui all’art. 24 comma 12 del CCNL ex AREA III del SSN nella parte in cui stabilisce che va effettuata la ” verifica in contrattazione integrativa, ….omissis… , delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell’ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata 4) in caso di esuberi attivare un livello di relazioni sindacali regionale per l’attivazione delle procedure di cui all’art 33 TUPI per la stipula di accordi di mobilità fra gli enti dell’Area Funzioni Locali per la ricollocazione delle eccedenze di personale dirigenziale
DIRIGENTE AMBIENTALE DI ARPA E IZS= ribadire la collocazione del profilo nel ruolo tecnico del SSN e chiedere il travaso delle risorse di bilancio e dei fondi contrattuali dal ruolo sanitario nel caso di sostituzione di figure del ruolo sanitario con figure del ruolo tecnico INCARICHI DIRIGENZIALI = attribuire alla contrattazione collettiva integrativa la fissazione dei criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali atteso che il TUPI esclude dalla contrattazione unicamente la “la materia del conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali” e non già quello della loro pesatura
INCARICHI FIDUCIARI = occorre lavorare a livello normativo per ridurre le percentuali a disposizione degli enti per l’assunzione di dirigenti esterni. A livello contrattuale occorre rivendicare l’applicazione della norma (già presente nei CCNL della Sanità e confermata nell’ipotesi dell’Area Sanità sottoscritta a luglio 2019) che prevede la spesa sul bilancio delle parti variabili dell’incarico. Ciò anche perchè i datori di lavoro hanno chiesto per Enti locali e Regioni l’estensione del CCNL al personale a tempo determinato.
DURATA INCARICHI = quale cavallo di battaglia Fedirets è stato individuato la rivendicazione della durata minima quinquennale degli incarichi per tutti i dirigenti dell’Area Funzioni Locali in applicazione della norma madre del comma 2 art 19 TUPI. La durata maggiore degli incarichi (in relazione anche alla clausola di
salvaguardia del trattamento economico in caso di revoca anticipata dell’incarico per riorganizzazione) è uno dei più significativi deterrenti alle riorganizzazioni selvagge.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Va ben ponderata la disciplina introdotta dall’art. 52 dell’ipotesi CCNL Area Funzioni Centrali siglato il 9/10 us perchè la stessa rimette alla contrattazione integrativa la fissazione del differenziale economico (0-100) da riconoscere al perdente incarico fin dal primo momento dal declassamento e per i due
anni successivi alla scadenza naturale dell’incarico revocato. La norma appare peggiorativa (specialmente in relazione ad incarichi di più lunga durata) rispetto alla garanzia prevista per legge dal combinato disposto dell’art. 9 comma 32 bis legge 122/2010 ed art 1 comma 18 legge 148/2011, che ad oggi garantiscono – secondo la
consolidata interpretazione giurisprudenziale – l’intero trattamento economico fino a scadenza naturale dell’incarico revocato.